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Statuto

STATUTO

Vivi Consapevole in Romagna APS

 

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata “VIVI CONSAPEVOLE IN ROMAGNA A.P.S.” (d’ora in avanti l’Associazione).

 

Art. 2 – SEDE – DURATA

L’Associazione ha sede in Via Emilia Ponente 1705 – Cesena (FC). L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale all’interno dello stesso Comune, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

 

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: operare a favore della Romagna, contribuendo ad affiancare, nella sua riconosciuta caratteristica di regione economicamente prospera, anche quella di modello di comunità ecologicamente sana; aggregare e dare una voce alle persone e alle attività romagnole che vogliono cambiare la Romagna affinché diventi una regione modello a livello mondiale per l’attenzione al benessere della persona e dell’ambiente visti in chiave ecologica; dare visibilità alle attività, alle persone, alle comunità e alle esperienze che lavorano per un mondo di persone sane e consapevoli in Romagna; trasmettere i valori dell’etica, dell’ecologia e del benessere; promuovere la diffusione culturale in genere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, strutture scolastiche e associazioni, istituzioni e liberi cittadini; favorire, anche con una attività didattica di volontariato, l’accostamento dei giovani alla cultura; partecipare, attraverso le molteplici attività e con atti di beneficenza, a tutti i problemi sociali ritenuti urgenti e necessari.

 

Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto:

  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

 

L’Associazione, quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale:

  • Promuovere iniziative che arricchiscono il territorio, le persone e l’ambiente;
  • Creare relazioni con il territorio, con altre persone e organizzazioni affini;
  • Organizzare manifestazioni, fiere, eventi e opera di pressione nei confronti delle amministrazioni locali per una gestione ecologica del territorio;
  • Sviluppare progetti di consumo partecipati;
  • Sviluppare una moneta complementare e/o baratto;
  • Sviluppare mercati biologici;
  • Organizzare eventi di sensibilizzazione ambientale, salute naturale, autoproduzione, finanza etica;
  • Organizzare tavoli di lavoro per migliorare la Romagna in ambito di ecologia e ambiente, salute, economia, riciclo, istruzione;
  • Favorire e organizzare attività atte a sollecitare l’armonia della vita associativa allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
  • Organizzare e promuovere eventi culturali di ogni genere;
  • Collaborare con le pubbliche amministrazioni per l’organizzazione di attività adatte a favorire la diffusione della cultura con chiunque – persona, ente o società – abbia come scopo la divulgazione culturale;
  • Collaborare con enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed eventi con finalità culturali, creative ed educative;
  • Svolgere ogni altra attività complementare, alle attività di interesse generale, utile al raggiungimento delle finalità civiche che l’Associazione intende perseguire.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

 

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Possono essere altresì soci le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

ART. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche private, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

 

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio di maggiore d’età e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall’esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.

Nel caso di soci persone giuridiche private, il diritto di accedere alle cariche sociali è riconosciuto ai loro legali rappresentanti.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori ed eventualmente chiederne copia (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

 

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

  • richiamo scritto;
  • inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
  • inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale potrà fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro dodici mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. 

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

 

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

 

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.  

 

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori a quelle indicate all’art.13 c.2 D.lgs 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di Controllo;
  5. il Revisore Legale dei Conti.

L’Organo di Controllo verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Il Revisore Legale dei Conti verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore e la revisione legale dei conti non venga svolta dall’Organo di Controllo.

 

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.

L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito all’esercente la potestà genitoriale. Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all’albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

 

Art. 16 – I COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • approva i regolamenti interni;
  • effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
  • delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  • previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
  • elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
  • delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
  • delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

  • il Presidente;
  • uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
  • il Segretario;
  • i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • dare esecuzione alle delibere assembleari;
  • formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
  • individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
  • deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  • elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

 

Art. 21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • convocare l’Assemblea dei Soci;
  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 22 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;

– provvede al disbrigo della corrispondenza;

– provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell’Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO

La costituzione dell’Organo di Controllo all’interno dell’associazione è obbligatoria qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore.

L’Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell’Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.

L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l’ipotesi in cui l’Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l’ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

Uno dei componenti dell’Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l’Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l’organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

 

ART. 24 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L’associazione, salvo quanto indicato nell’articolo precedente, sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore.

 

Art. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

 

Art. 26 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

 

Art. 27 – CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori dell’Associazione si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

 

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

 

Art. 29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

 

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

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